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| - A constitutional law, in the Italian legal system, is an Act of Parliament that has the same strength as the Constitution of Italy. This means that in case of conflicts between the Constitution and a constitutional law, the latter normally prevails, according to the legal principle that "a later law repeals an earlier law" (lex posterior derogat priori). (en)
- Le leggi costituzionali approvate in Italia dal 1947 ad oggi sono 47, di cui 16 concernenti l'approvazione o la modifica di statuti regionali speciali. Di queste 47 leggi costituzionali 3 furono approvate nel 1947 dall'Assemblea costituente e 5 furono approvate nel 1948 dalla stessa Assemblea (prorogata nei suoi poteri in forza della XVII disposizione transitoria pur dopo l'entrata in vigore della Costituzione), poiché il decreto legislativo luogotenenziale n. 98 del 16 marzo 1946, da intendere come una «costituzione provvisoria», attribuiva e riservava all'Assemblea la materia costituzionale, oltreché elettorale e di approvazione dei trattati internazionali. Queste 8 leggi costituzionali sono le uniche ad essere state sottratte al procedimento aggravato previsto dall'art. 138 della Costit (it)
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| - A constitutional law, in the Italian legal system, is an Act of Parliament that has the same strength as the Constitution of Italy. This means that in case of conflicts between the Constitution and a constitutional law, the latter normally prevails, according to the legal principle that "a later law repeals an earlier law" (lex posterior derogat priori). Constitutional laws that alter or abolish portions of the text of the Constitution are also called leggi di revisione costituzionale (laws amending the Constitution). They are equivalent to amendments to the Constitution of other legal systems (e.g., the United States or Ireland). (en)
- Le leggi costituzionali approvate in Italia dal 1947 ad oggi sono 47, di cui 16 concernenti l'approvazione o la modifica di statuti regionali speciali. Di queste 47 leggi costituzionali 3 furono approvate nel 1947 dall'Assemblea costituente e 5 furono approvate nel 1948 dalla stessa Assemblea (prorogata nei suoi poteri in forza della XVII disposizione transitoria pur dopo l'entrata in vigore della Costituzione), poiché il decreto legislativo luogotenenziale n. 98 del 16 marzo 1946, da intendere come una «costituzione provvisoria», attribuiva e riservava all'Assemblea la materia costituzionale, oltreché elettorale e di approvazione dei trattati internazionali. Queste 8 leggi costituzionali sono le uniche ad essere state sottratte al procedimento aggravato previsto dall'art. 138 della Costituzione (costituzione rigida). Tutte le altre sono state approvate secondo il suddetto procedimento dal Parlamento italiano; esso impone a entrambe le Camere due approvazioni distanziate tra loro di almeno tre mesi e il raggiungimento, nella seconda di esse, della maggioranza qualificata dei due terzi dell'assemblea, ovvero della maggioranza assoluta ma con la necessità di sottoporre il progetto di legge all'approvazione del corpo elettorale nel referendum eventualmente richiesto. Fino al 1970, in mancanza di una legge sul referendum, fu possibile solo l'approvazione a maggioranza qualificata; in seguito alcune leggi costituzionali furono approvate a maggioranza assoluta, ma furono promulgate ed entrarono in vigore alla semplice scadenza del termine per la proposizione del referendum, che non fu richiesto. Due leggi di revisione costituzionale sono state confermate in via referendaria mediante i referendum costituzionali del 2001 (G.U. serie generale n. 59 del 12 marzo 2001) e del 2020 (G.U. serie generale n. 240 del 12 ottobre 2019). Due progetti di legge costituzionale sono stati approvati dal Parlamento a maggioranza assoluta, ma non dal popolo, che li ha respinti mediante i referendum costituzionali del 2006 (G.U. serie generale n. 269 del 18 novembre 2005) e del 2016 (G.U. serie generale n. 88 del 15 aprile 2016). A questa panoramica si deve aggiungere che il testo dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige fu compilato con decreto del Governo, a ciò autorizzato (senza facoltà di modifica o variazione) dalla legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971. (it)
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